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19/10/2020

Ripresa delle attività corali

Misure di prevenzione Covid-19 per le prove di coro
[aggiornamento al 19 ottobre]

Con i recenti interventi normativi (DPCM 11/06/2020 e Ordinanza contingibile e urgente n. 17 /PC), si è aperta concretamente l’opportunità di riprendere l’attività corale. Questo non significa che l’emergenza sanitaria sia completamente superata, ma è necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle linee guida contenute nella normativa, per preservare la salute e la sicurezza dei nostri coristi e delle loro famiglie e cautelare la responsabilità giuridica dei legali rappresentanti dei cori.

Per accompagnare un percorso corretto di ripresa delle attività, è bene che ogni coro sottoscriva un documento che riporti le misure di prevenzione adottate. A tal fine, riteniamo cosa utile proporvi un modello che potrete adattare alle vostre situazioni, pur rimanendo nel rispetto delle norme in vigore.

È quanto mai opportuno che le procedure che si intendono attuare siano concordate con gli enti proprietari dei locali. Particolare attenzione va dedicata a quelle situazioni in cui gli spazi di prova siano condivisi con altre realtà.

Raccomandiamo ancora una volta a tutti di valutare attentamente la situazione, adottare la massima prudenza e il massimo rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità civili e sanitarie, rapportandosi sempre con le rispettive Pubbliche Amministrazioni.

Per quanto riguarda gli spettacoli dal vivo, le modalità di realizzazione dovranno seguire i protocolli previsti dalle norme e dovranno essere concordate con gli enti proprietari/gestori delle strutture.

 Con l'emanazione degli ultimi DPCM del 13 e 18 ottobre, si ritiene che non ci siano variazioni da segnalare per quanto riguarda le attività corali. Resta dunque valido quanto indicato nel modello di misure di prevenzione redatto il 13 giugno, con validità fino al 13 novembre 2020.

In particolare, dal DPCM 13/10/2020 si riporta quanto segue:

Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
6.
m) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Si raccomanda a tutti i cori il massimo rispetto di quanto sopra riportato e di quanto indicato negli allegati al DPCM, nonché la massima prudenza e responsabilità nello svolgimento della propria attività, anche nei momenti che precedono e seguono lo svolgimento delle prove.

Rispetto alla situazione precedente, per quanto riguarda nello specifico il settore dello spettacolo dal vivo, l'Ordinanza n. 30/PC precisa quanto segue:

  • fermo restando quanto previsto dal punto 13 dell’ordinanza contingibile e urgente n. 22/PC dd. 31 luglio 2020, il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo, all’aperto e al chiuso, sia determinato in relazione alla capacità della struttura e comunque non superi il limite massimo di 1000 unità complessive;
  • gli spettatori, di cui ai precedenti punti, indipendentemente dal fatto che si svolga al chiuso e all’aperto, mantengano la distanza minima interpersonale e indossino la mascherina per tutta la durata dell’evento, inclusi i momenti di accesso e di deflusso.

Raccomandiamo dunque a tutti i cori di attenersi a queste indicazioni nell'organizzazione dei loro eventi.

Concerti e spettacoli dal vivo

Per quanto riguarda le misure da adottare per l'organizzazione di concerti, eventi musicali e spettacoli dal vivo, si rimanda a quanto contenuto nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni aggiornate all'8 ottobre 2020 e a quanto indicato sul sito di Feniarco.

► Vai alle Linee guida della Conferenza delle Regioni
► Vai alla pagina dedicata sul sito di Feniarco

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