Prima di affrontare l’iter necessario per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è opportuno che ciascun coro valuti le opportunità e le incombenze che tale decisione comporta. La scelta dovrà essere determinata dalle finalità, dalle prospettive e dalla struttura che il coro stesso intende conferire alla propria associazione.
Si precisa sin d’ora che un coro, per esistere e per fare la propria attività, non ha l’obbligo di essere iscritto al RUNTS; se decide di farlo, è per i vantaggi che ne possono derivare.
Ricordiamo che questo registro è uno strumento scelto dal legislatore per raggiungere gli obiettivi di omogeneità, trasparenza e pubblicità, e per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici registri territoriali. Segnaliamo che esistono nuovi bandi a livello ministeriale e regionale specificamente dedicati agli enti iscritti al RUNTS e possiamo confermare che le disponibilità di questi bandi stanno aumentando con il consolidarsi dell’applicazione della normativa sul Terzo Settore. Viceversa, attualmente non risulta obbligatoria l’iscrizione al RUNTS per avere accesso alla maggior parte dei contributi regionali e comunali così come ai Bandi USCI FVG, per i quali è ovviamente necessario essere regolarmente costituiti, avere uno statuto, redatto secondo i dettami del Codice Civile, averlo registrato e depositato presso l’Ufficio del Registro Territoriale, ed essere quindi in possesso del codice fiscale.
I cori che erano già iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono trasmigrati d’ufficio nel RUNTS, così come quanti erano già inseriti negli albi delle associazioni beneficiarie del 5 per mille, adeguando se necessario i propri statuti.
Se un coro intende iscriversi al RUNTS è opportuno che scelga l’opzione APS (Associazione di Promozione Sociale) che riteniamo sicuramente più adeguata alle nostre realtà.
Poiché l’attività prevalente di un coro è rivolta ai soci stessi dell’associazione, ossia i coristi, verso i quali è focalizzato l’obiettivo di formazione e crescita musicale perseguito attraverso le prove e i concerti, l’opzione ottimale è quella di configurarsi come APS piuttosto che ODV, la cui attività in favore di terzi si esplica prevalentemente (ma non solo) in ambito socio-sanitario, assistenziale ecc.
Infatti il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all’art. 35 chiarisce che: «Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche… per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati».
Dall’altro lato le ODV (Organizzazioni di Volontariato) all’art. 32 vengono così definite: «Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche… per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati».
Si precisa infine che per iscriversi al RUNTS l’associazione non potrà avere un numero di soci inferiore a sette e dovrà mantenere la finalità non lucrativa, con la puntualizzazione che: «Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (condizione questa che si applica a tutte le associazioni non lucrative di qualsiasi natura).
L’iscrizione al RUNTS permette di usufruire delle seguenti condizioni:
Le associazioni in possesso di partita IVA, e che quindi possono emettere fattura anche per attività “commerciali” (che devono essere emesse in forma elettronica e registrate in un apposito registro sottoposto a verifica da parte della SIAE), attualmente beneficiano delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 applicando l’IVA in base alla tipologia della prestazione/servizio effettuata e con il versamento periodico del 50% dell’IVA introitata. Queste associazioni devono quindi presentare la dichiarazione dei Redditi ENC con il pagamento dell’IRES (27% applicato sul 3% degli introiti) e la dichiarazione IRAP.
Per le associazioni non iscritte al RUNTS, salvo proroghe o ripensamenti del legislatore, questi benefici avranno termine presumibilmente il 31/12/2024 con conseguente ritorno al regime ordinario di tassazione.
Viceversa per gli enti iscritti al RUNTS sarà applicata
una forma forfettaria similare a quella attualmente prevista dalla L. 398/91
(art. 80) per la tassazione degli introiti di natura “commerciale”; le modalità
di attuazione sono ancora in via di definizione.
Per effettuare il passaggio ad APS bisogna adeguare il proprio statuto affinché sia in linea con il Codice del Terzo Settore e procedere con l’iscrizione al RUNTS attraverso il portale nazionale.
Dal punto di vista operativo, si precisa inoltre che l’associazione deve
possedere una PEC e il legale rappresentante (Presidente) ha l’obbligo di
dotarsi della firma digitale.
Il Presidente deve provvedere alla prima iscrizione accedendo al Registro
con il proprio SPID; per le variazioni successive il Presidente può delegare
altre persone anch’esse munite di SPID, fermo restando che per effettuare
qualsiasi variazione nel Registro è sempre richiesta la firma digitale del
Presidente.
Già richiesti dal Codice Civile:
Nuovo libro obbligatorio con il Codice del Terzo Settore:
* I volontari
sono le persone (coristi, soci o altri) che collaborano in maniera continuativa
con l’associazione, per i quali è obbligatoria l’assicurazione (va bene
quella in convenzione Cattolica/Feniarco). Si fa presente che non tutti i coristi
o i soci devono necessariamente essere considerati tra i “volontari” e quindi essere
iscritti nell’apposito registro, e viceversa: il termine “volontario” nel
significato utilizzato dal Codice del Terzo Settore non sta ad indicare il
fatto che i coristi si esibiscano gratuitamente, bensì quelle figure che appunto
in maniera continuativa si adoperano per la realizzazione delle attività dell’associazione
prestando servizio gratuito (in primis i membri del Consiglio Direttivo, ma
anche altri volontari che aiutino ad es. nella gestione della sede, nell’organizzazione
dei concerti, dei rinfreschi ecc.). In ogni caso non possono essere considerati
volontari le persone che in qualsiasi maniera ricevono compensi
dall’associazione (per es. il maestro se remunerato ecc.).
«Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa».
Ciò significa che il Rendiconto Gestionale (ossia il Bilancio annuale / Rendiconto finanziario) terrà conto di tutti i movimenti di cassa e banca registrati e verrà redatto con specifica modulistica (mod. B) definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sintetizza le voci di “bilancio” derivante dall’attività dell’associazione.
Il Rendiconto Gestionale (mod. B), dopo l’approvazione da parte dell’assemblea, dovrà essere depositato al RUNTS entro i termini di legge.
Si precisa
infine che l’obbligo di nominare l’organo
di controllo (Revisori dei conti) tendenzialmente non vale per la
maggior parte delle nostre realtà associative in quanto è necessario solo al superamento
di certi “volumi di bilancio” (ossia al superamento per due esercizi
consecutivi di due dei seguenti limiti: € 110.000 di attivo nello stato patrimoniale;
€ 220.000 di entrate; 5 dipendenti occupati durante l’anno).
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, consulenza o assistenza nell’iter da seguire per l’iscrizione al RUNTS, i cori affiliati a Usci Fvg possono contattare la segreteria regionale (0434 875167 - info@uscifvg.it).
È anche
possibile richiedere una bozza di statuto tipo redatto in conformità al
D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).