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16/11/2023

L'ingresso di un coro nel "Terzo Settore"

1. Premessa

Prima di affrontare l’iter necessario per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è opportuno che ciascun coro valuti le opportunità e le incombenze che tale decisione comporta. La scelta dovrà essere determinata dalle finalità, dalle prospettive e dalla struttura che il coro stesso intende conferire alla propria associazione.

Si precisa sin d’ora che un coro, per esistere e per fare la propria attività, non ha l’obbligo di essere iscritto al RUNTS; se decide di farlo, è per i vantaggi che ne possono derivare.

Ricordiamo che questo registro è uno strumento scelto dal legislatore per raggiungere gli obiettivi di omogeneità, trasparenza e pubblicità, e per superare la frammentazione derivante dalla presenza di molteplici registri territoriali. Segnaliamo che esistono nuovi bandi a livello ministeriale e regionale specificamente dedicati agli enti iscritti al RUNTS e possiamo confermare che le disponibilità di questi bandi stanno aumentando con il consolidarsi dell’applicazione della normativa sul Terzo Settore. Viceversa, attualmente non risulta obbligatoria l’iscrizione al RUNTS per avere accesso alla maggior parte dei contributi regionali e comunali così come ai Bandi USCI FVG, per i quali è ovviamente necessario essere regolarmente costituiti, avere uno statuto, redatto secondo i dettami del Codice Civile, averlo registrato e depositato presso l’Ufficio del Registro Territoriale, ed essere quindi in possesso del codice fiscale.

I cori che erano già iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e Organizzazioni di Volontariato (ODV) sono trasmigrati d’ufficio nel RUNTS, così come quanti erano già inseriti negli albi delle associazioni beneficiarie del 5 per mille, adeguando se necessario i propri statuti.  

2. I vantaggi dell'iscrizione al RUNTS

Se un coro intende iscriversi al RUNTS è opportuno che scelga l’opzione APS (Associazione di Promozione Sociale) che riteniamo sicuramente più adeguata alle nostre realtà.

Poiché l’attività prevalente di un coro è rivolta ai soci stessi dell’associazione, ossia i coristi, verso i quali è focalizzato l’obiettivo di formazione e crescita musicale perseguito attraverso le prove e i concerti, l’opzione ottimale è quella di configurarsi come APS piuttosto che ODV, la cui attività in favore di terzi si esplica prevalentemente (ma non solo) in ambito socio-sanitario, assistenziale ecc.

Infatti il D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) all’art. 35 chiarisce che: «Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche… per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati»

Dall’altro lato le ODV (Organizzazioni di Volontariato) all’art. 32 vengono così definite: «Le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche… per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati».

Si precisa infine che per iscriversi al RUNTS l’associazione non potrà avere un numero di soci inferiore a sette e dovrà mantenere la finalità non lucrativa, con la puntualizzazione che: «Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» (condizione questa che si applica a tutte le associazioni non lucrative di qualsiasi natura).

L’iscrizione al RUNTS permette di usufruire delle seguenti condizioni:

  1. accedere a contributi Regionali, Nazionali ed Europei specifici per gli Enti del Terzo Settore;
  2. avere la possibilità di accedere al 5 per mille, ormai previsto solo per gli Enti del Terzo Settore;
  3. beneficiare delle agevolazioni sulle imposte (art. 82) quali ad esempio esenzione del bollo sui conti correnti bancari o postali e sulle domande alle Pubbliche Amministrazioni, riduzione delle tasse di registro, imposte locali ecc.;
  4. beneficiare di eventuali riduzioni dei costi degli affitti di locali di proprietà comunale destinati a sede del coro con la possibilità di ottenerli in comodato d’uso gratuito per una durata che può essere trentennale (art. 71);
  5. avere un percorso agevolato con le pubbliche amministrazioni in applicazione dell’art. 55 del D.Lgs. 117/17: «In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità… le amministrazioni pubbliche… nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento…»;
  6. avere la possibilità di attivare convenzioni «finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato» (art. 56), come ad esempio corsi di musica, gestione di centri estivi ecc.;
  7. avere l’accesso al credito agevolato (art. 67), nazionale ed europeo, e al fondo sociale Europeo (art. 69), ovviamente per interventi o investimenti di particolare consistenza.

2.1 Per chi ha partita IVA

Le associazioni in possesso di partita IVA, e che quindi possono emettere fattura anche per attività “commerciali” (che devono essere emesse in forma elettronica e registrate in un apposito registro sottoposto a verifica da parte della SIAE), attualmente beneficiano delle agevolazioni previste dalla L. 398/1991 applicando l’IVA in base alla tipologia della prestazione/servizio effettuata e con il versamento periodico del 50% dell’IVA introitata. Queste associazioni devono quindi presentare la dichiarazione dei Redditi ENC con il pagamento dell’IRES (27% applicato sul 3% degli introiti) e la dichiarazione IRAP.

Per le associazioni non iscritte al RUNTS, salvo proroghe o ripensamenti del legislatore, questi benefici avranno termine presumibilmente il 31/12/2024 con conseguente ritorno al regime ordinario di tassazione.

Viceversa per gli enti iscritti al RUNTS sarà applicata una forma forfettaria similare a quella attualmente prevista dalla L. 398/91 (art. 80) per la tassazione degli introiti di natura “commerciale”; le modalità di attuazione sono ancora in via di definizione.

3. Adempimenti obbligatori derivanti dall'iscrizione al RUNTS

Per effettuare il passaggio ad APS bisogna adeguare il proprio statuto affinché sia in linea con il Codice del Terzo Settore e procedere con l’iscrizione al RUNTS attraverso il portale nazionale.

Dal punto di vista operativo, si precisa inoltre che l’associazione deve possedere una PEC e il legale rappresentante (Presidente) ha l’obbligo di dotarsi della firma digitale.

3.1 Per accedere al RUNTS

Il Presidente deve provvedere alla prima iscrizione accedendo al Registro con il proprio SPID; per le variazioni successive il Presidente può delegare altre persone anch’esse munite di SPID, fermo restando che per effettuare qualsiasi variazione nel Registro è sempre richiesta la firma digitale del Presidente.

3.2 Libri sociali obbligatori

Già richiesti dal Codice Civile: 

  • libro degli associati (non vidimato); 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea (non vidimato); 
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) e di eventuali altri organi sociali (non vidimato). 

Nuovo libro obbligatorio con il Codice del Terzo Settore: 

  • Registro dei volontari * (da vidimare gratuitamente presso il Segretario Comunale) 

* I volontari sono le persone (coristi, soci o altri) che collaborano in maniera continuativa con l’associazione, per i quali è obbligatoria l’assicurazione (va bene quella in convenzione Cattolica/Feniarco). Si fa presente che non tutti i coristi o i soci devono necessariamente essere considerati tra i “volontari” e quindi essere iscritti nell’apposito registro, e viceversa: il termine “volontario” nel significato utilizzato dal Codice del Terzo Settore non sta ad indicare il fatto che i coristi si esibiscano gratuitamente, bensì quelle figure che appunto in maniera continuativa si adoperano per la realizzazione delle attività dell’associazione prestando servizio gratuito (in primis i membri del Consiglio Direttivo, ma anche altri volontari che aiutino ad es. nella gestione della sede, nell’organizzazione dei concerti, dei rinfreschi ecc.). In ogni caso non possono essere considerati volontari le persone che in qualsiasi maniera ricevono compensi dall’associazione (per es. il maestro se remunerato ecc.).

3.3 Contabilità/Bilancio

«Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa». 

Ciò significa che il Rendiconto Gestionale (ossia il Bilancio annuale / Rendiconto finanziario) terrà conto di tutti i movimenti di cassa e banca registrati e verrà redatto con specifica modulistica (mod. B) definita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sintetizza le voci di “bilancio” derivante dall’attività dell’associazione.

Il Rendiconto Gestionale (mod. B), dopo l’approvazione da parte dell’assemblea, dovrà essere depositato al RUNTS entro i termini di legge.

Si precisa infine che l’obbligo di nominare l’organo di controllo (Revisori dei conti) tendenzialmente non vale per la maggior parte delle nostre realtà associative in quanto è necessario solo al superamento di certi “volumi di bilancio” (ossia al superamento per due esercizi consecutivi di due dei seguenti limiti: € 110.000 di attivo nello stato patrimoniale; € 220.000 di entrate; 5 dipendenti occupati durante l’anno).

4. Consulenza e assistenza

Per qualsiasi ulteriore approfondimento, consulenza o assistenza nell’iter da seguire per l’iscrizione al RUNTS, i cori affiliati a Usci Fvg possono contattare la segreteria regionale (0434 875167 - info@uscifvg.it).

È anche possibile richiedere una bozza di statuto tipo redatto in conformità al D.L. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Aggiornamento 20 novembre 2024

È ora disponibile il modello di statuto standard per le Associazioni di Promozione Sociale aderenti alla rete associativa Feniarco APS, approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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